Art. 11.
(Compiti dell'ACS).

      1. L'ACS programma, promuove, finanzia, coordina, esegue e monitora gli interventi di cui all'articolo 8, comma 1, sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 3.
      2. L'ACS svolge un ruolo di orientamento e di informazione degli operatori dello sviluppo e degli Stati, enti, organi e cittadini, italiani o stranieri, interessati alla cooperazione allo sviluppo, in conformità al principio di trasparenza dell'attività amministrativa.

 

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      3. L'ACS predispone i Piani-Paese di cui agli articoli 4 e 9 e delibera l'istituzione delle proprie unità locali di cooperazione nei Paesi partner, secondo quanto disposto dall'articolo 18, nonché delle proprie rappresentanze presso le organizzazioni internazionali.
      4. L'ACS può anche svolgere attività su mandato e con finanziamento parziale o totale di organismi internazionali, e a tale scopo può partecipare alle relative gare di aggiudicazione.
      5. L'ACS provvede alle attività di valutazione degli impatti sociali, ambientali e sui diritti umani dei singoli progetti, secondo quanto disposto dall'articolo 9, e dei Piani-Paese e dei piani regionali di cui all'articolo 4.